Art. 8.
(Istruzione didattica in materia di lotta contro la violenza).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri per i diritti e le

 

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pari opportunità, delle politiche per la famiglia, della solidarietà sociale, della salute e dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito decreto approva le linee-guida nazionali per l'introduzione nelle scuole primarie e secondarie di appositi programmi nell'ambito del sistema educativo di educazione civica, allo scopo reclutando personale specializzato in materia psicologico-sessuale, per educare in chiave psico-didattica, durante l'impegno scolastico, a un più sano sviluppo della personalità e della relazionabilità con l'altro sesso, indispensabile a un corretto approccio con l'educazione sessuale. Tali programmi sono finalizzati alla responsabilizzazione dei giovani all'approccio sessuale e alla prevenzione di tendenze psicologiche e attitudinali che potrebbero generare atteggiamenti di molestie e di violenza sessuali fino alla commissione di fattispecie criminose.
      2. L'approccio didattico, culturale, professionale e formativo dei programmi di cui al comma 1 è caratterizzato in modo peculiare all'attenzione alle cause precipue dei fenomeni distorsivi della personalità giovanile che possano indurre a molestie o violenze riconducibili alle diseguaglianze di genere, nelle relazioni affettive e sessuali, sin dalla prima socializzazione infantile.